Dal
19 gennaio 2013 sono en
trate in vigori le disposizioni del Decreto Legislativo n° 59/2011 regolamentate da uno specifico Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 dicembre 2010 che trasformano il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore in patente AM, secondo quanto previsto dall'Unione Europea con la Direttiva 2006/126/CE.
Le nuove disposizioni prevedono che la patente del ciclomotore sia conseguibile frequentando un'autoscuola o come privatista. Pertanto, dal 19 gennaio le scuole secondarie non potranno più organizzare corsi per la preparazione all'esame richiesto dalla legge per l'ottenimento della licenza di guida.
Sempre dal 19 gennaio, il candidato può conseguire la patente AM come privatista o frequentando uno specifico corso in autoscuola, dopo aver superato una prova teorica ed una prova pratica, sostenuta dopo almeno un mese dal rilascio del foglio rosa (valido 6 mesi).
La prova pratica e la prova teorica di guida sono ripetibili con le modalità (massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche (massimo 6 mesi per ciascuna prova) già prescritte per tutte le altre categorie di patenti.
Per prenotarsi alla prova teorica non è più richiesto l'attestato di frequenza del corso, in quanto lo stesso è stato soppresso, così come per prenotarsi alla prova pratica non è più richiesta la dichiarazione che attesta di aver sostenuto almeno 1 ora di guida.
Nella prima fase di applicazione della norma (per tutti coloro che hanno prenotato la prova teorica per l''ottenimento del certificato di idoneità entro il 18 gennaio 2013), la prova teorica continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia con riferimento all'impostazione dei questionari (10 domande per 3 risposte ciascuna), sia con riferimento alla durata (30 minuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a 4).
A regime (richiesta per conseguire la patente AM presentata a far data dal 19 gennaio 2013), l'esame verrà svolto con un sistema informatizzato che prevede 30 affermazioni in ordine alle quali il candidato dovrà indicare "VERO" o "FALSO" ed avrà la durata di 25 minuti con un massimo di risposte errate consentite pari a tre.
Una volta superata la prova teorica si ottiene il foglio rosa che dà la possibilità di esercitarsi alla guida su ciclomotore o su quadriciclo leggero (cosiddetta minicar).
La prova pratica può essere svolta indifferentemente con ciclomotore o con quadriciclo leggero, purché i mezzi siano omologati per il posto di un passeggero oltre al conducente; possono essere muniti indifferentemente di cambio automatico o manuale e non sono necessari i doppi comandi. Ricordiamo che per chi sostiene l'esame su veicolo con cambio automatico, si vedrà annotato sulla patente un codice e pertanto non potrà guidare veicoli con cambio manuale.
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi della Motorizzazione e nel caso di candidati delle autoscuole presso le loro sedi preventivamente autorizzate. Si svolge in due fasi, la prima con l'esecuzione di alcune manovre diverse a seconda che si usi un ciclomotore o un quadriciclo, in un'area appositamente attrezzata; la seconda, se la fase precedente viene superata, con la verifica delle capacità di guida nel traffico.
Si ricorda che la patente AM è soggetta al regime della patente a punti. Pertanto nel caso di infrazioni commesse da maggiorenni alla guida del ciclomotore verranno sottratti i punti corrispondenti alla tipologia di infrazione commessa, così come avviene per tutte le altre patenti.
Non è invece prevista la sottrazione di punti dalla patente AMA qualora l'infrazione sia provocata da un minorenne. L'art. 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689, infatti prevede che: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni...". Il Ministero dell'Interno con Circolare n° 300/A/1/45328/131/5/1/1 ha ribadito del 10 novembre 2005 ha ribadito che il minore non è assoggettato alla sottrazione dei punti.
La notifica della multa va fatta ai genitori, che devono essere identificati nel verbale come effettivi trasgressori. La Corte costituzionale ha comunque stabilito che il genitore non perde i punti-patente per l'infrazione commessa dal figlio minorenne: la sentenza 27/2005 dice che le sanzioni amministrative, come la decurtazione del punteggio, sono personali. Per essere poste a carico di un soggetto, è necessario che questi partecipi materialmente alla violazione. Infine, è lo stesso articolo 126-bis del Codice della Strada a chiarirlo: la sottrazione di punti-patente opera soltanto nei confronti del "conducente in quanto responsabile della violazione".
Alla luce delle disposizioni precedentemente illustrate, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale comunica che la documentazione presente nel portale dal 19 gennaio 2013 ha unicamente finalità di supporto didattico per chi volesse studiare gli argomenti teorici sulla guida del ciclomotore.
La piattaforma di e-learning messa a disposizione dalla Fondazione ANIA non ha più un valore diretto per l'ottenimento del patentino visto che i corsi presso le scuole non sono più consentiti dalla legge.
Circolare MIT n° 1403 del 16-1-2013
Circolare MIT n° 635 del 9-1-2013
Decreto Legislativo n° 2 del 16 gennaio 2013