Whistleblowing

Whistleblowing in ANIA e negli Enti Collegati 

 

Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 24/2023

 


Lo scorso marzo è entrato in vigore il D. Lgs. n.24/2023 (“Decreto”), che ha recepito nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing. È stato così introdotto un presidio giuridico “generale” per la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 
Il Decreto amplia l’oggetto delle segnalazioni, estende la platea dei soggetti segnalanti a cui si applicano le tutele ivi previste, individua i canali di segnalazione, dettaglia le modalità di gestione delle segnalazioni, tutela la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti.
ANIA, nonché Fondazione ANIA, ANIA Forum Consumatori, ANIA Safe (gli “Enti Collegati”), si sono dotati di una procedura di gestione e ricezione delle segnalazioni e canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, al fine di garantire la piena conformità al Decreto e promuovere la massima trasparenza al loro interno. 
In questa pagina è possibile trovare informazioni su canali, procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne ad ANIA e agli Enti Collegati, nonché per effettuare le segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”).

 

Cosa è possibile segnalare in ANIA e negli Enti Collegati


Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione nel contesto di ANIA e degli Enti Collegati sono le seguenti:
Per ANIA e per gli Enti Collegati:
a)    Violazioni del D. Lgs. n.231/2001, ad esempio:

  •  indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato;
  •  peculato, concussione e corruzione;
  •  ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato in ANIA ai sensi del D. Lgs. n.231/2001.

 

Solo per ANIA, oltre alle violazioni precedenti, sono ammesse le segnalazioni per:

b)    Violazioni del diritto UE, ad esempio:

  • Pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, come individuate nel D. Lgs. n.206/2005 (“Codice del Consumo”);
  • Violazioni delle norme poste a tutela dei consumatori nel mercato assicurativo e riassicurativo;
  • Trattamento illecito di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (”GDPR”) e D. Lgs. n.196/2003 (“Codice Privacy”).

L’elenco completo delle violazioni segnalabili è indicato all’art. 2 (1)(a) del Decreto.

Le segnalazioni possono riguardare anche fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non è possibile segnalare con le modalità qui indicate contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero inerenti al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

 

Chi può effettuare le segnalazioni

Ai sensi del Decreto possono effettuare le segnalazioni:

  1. i dipendenti di ANIA e degli Enti Collegati, anche durante il periodo di prova;
  2. lavoratori autonomi, consulenti, fornitori, liberi professionisti che lavorano con o per ANIA e/o gli Enti Collegati;
  3. volontari e tirocinanti;
  4. gli associati e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza presso ANIA e gli Enti Collegati.

I soggetti indicati possono effettuare le segnalazioni anche prima dell’inizio o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, sempre che le informazioni sulle violazioni segnalante siano state acquisite nel corso del rapporto.

 

I canali di segnalazione interni ad ANIA ed Enti Collegati

ANIA e gli Enti Collegati si sono dotati di canali di segnalazione interni conformi al Decreto, volti a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. I canali di segnalazione interni sono i seguenti:

  1. piattaforma informatica, raggiungibile al link seguente: https://ania.integrityline.com. La piattaforma dà la possibilità di inviare anche messaggi vocali o di utilizzare una linea telefonica dedicata;
  2. a mezzo di servizio postale all’indirizzo dell’ANIA – Via di San Nicola da Tolentino, 72 Roma;
  3. su richiesta del segnalante, da effettuarsi con i canali suindicati, mediante incontro diretto con l’ufficio dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

Nel caso di utilizzo del servizio postale, per garantire la riservatezza, è necessario inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata per Audit ANIA”. Il segnalante deve indicare nella comunicazione un recapito presso cui l’Audit ANIA invierà prova della ricezione della segnalazione e fornirà il relativo riscontro. Per garantire la riservatezza, si raccomanda di utilizzare recapiti da cui non sia possibile risalire all’identità del segnalante. Al fine di agevolare la compilazione della segnalazione, è stato predisposto un fac-simile di modulo disponibile qui: MODULO 

La gestione delle segnalazioni

ANIA e gli Enti Collegati hanno affidato la ricezione e gestione delle segnalazioni al Responsabile del Servizio Audit di ANIA (“Case Manager”), opportunamente formato per garantire la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.
Il Case Manager provvederà alle attività di verifica necessarie per dar seguito alla segnalazione, eventualmente avvalendosi di altri soggetti previamente autorizzati, e gestirà il dialogo con il segnalante.
In ogni caso, per garantirne una corretta gestione, le segnalazioni dovranno essere precise, circostanziate e supportate da prove. 
È vietato l’invio di segnalazioni mendaci, diffamatorie e calunniose. La violazione del divieto può comportare l’irrogazione di sanzioni verso il segnalante. 

 

Segnalazioni esterne

Solo per le segnalazioni relative al contesto di ANIA ed aventi ad oggetto violazioni del diritto UE, è possibile effettuare una segnalazione esterna al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  2. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.